La Cassazione ha finalmente risolto il dubbio giurisprudenziale riguardo la punibilità della coltivazione domestica della cannabis applicando il principio di offensività in concreto nella sentenza 12348/2020.
Vediamo cosa significa in termini semplici, e quali sono i limiti entro cui bisogna mantenersi per coltivare Marijuana sul balcone di casa, mettendoli da subito in pratica senza commettere reato
Con la sentenza del 16 aprile 2020, n.12348, la Cassazione ha deciso che non è punibile chi coltiva marijuana in casa per uso personale qualora, l’esiguità del numero di piantine e prodotto, ed i mezzi usati, consentano di escluderne lo spaccio.
In pratica per esiguità del numero delle piantine e del prodotto devono intendersi: poche piante (al massimo un paio e di piccole proporzioni) ed un modesto quantitativo di materiale stupefacente, come ad esempio quello nel caso di specie tratto dalla sentenza, di 11gr.
Il caso a cui fa riferimento la citata sentenza vedeva un uomo condannato ad un anno di reclusione, più tremila euro di multa, con l’accusa di aver coltivato sul terrazzo della propria abitazione due piantine di cannabis, dalle quali ha ottenuto circa 11gr. di sostanza stupefacente.
Tuttavia, la Corte ha stabilito che la coltivazione effettuata dall’uomo non rientrasse all’interno dei parametri previsti come reato, in quanto, bisogna distinguere la coltivazione di modestissima entità di cannabis dal tipo di coltivazioni massicce ed intensive, per cui solo le ultime sono penalmente rilevanti.
Possiamo, dunque, ricavare dalla sentenza della Cassazione anche i limiti posti alle modalità di svolgimento di tale coltivazione: quest’ultima deve essere di modestissime dimensioni come anzidetto, inoltre, ai fini di evitare di rientrare nella fattispecie della coltivazione penalmente rilevante, e continuare a rimanere nei limiti legali consentiti, bisogna che la coltivazione sia portata avanti in maniera “rudimentale”, come affermano gli stessi ermellini, e dunque, non con metodi di coltura professionali ed intensivi.
In pratica, bisogna coltivare la propria piantina in modo “artigianale”, senza che nulla lasci dubitare il fatto che si stia coltivando per diletto e per uso personale, e non a scopo di spaccio di droga (che ricordiamo è, e resta tutt’ora, severamente punito dalla legge).
In più, precisa sempre la Corte, oltre ad apparire chiaramente destinato in via esclusiva all’uso personale, il prodotto stupefacente ricavabile dalle piantine in questione, non deve superare una soglia apprezzabile: in questo caso sarebbe da prendere sempre come riferimento il caso trattato nella sentenza, il quale, riporta un quantitativo di 11gr
Rispettando tali soglie di quantità, qualità e mezzi impiegati, la coltivazione di paintine di marijuana, costituirebbe (secondo le Sezioni Unite) un fatto di lieve entità con esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Ad ogni modo, vi è lo stesso da fare attenzione, in quanto resta, comunque, soggetta a sanzioni amministrative la detenzione ed il consumo di sostanze stupefacenti cosi come previsto dall’art, 75 del d.p.r., n. 309/1990
Fonte: https://italiaelectronicworld.blogspot.com/2021/02/cannabis-limiti-consentiti-per.html?m=1&fbclid=IwAR0IdPWnY5v_pEWRqp2aEY3NWq8VRlsXaPlKHzwVD8oh1QXgr16tGIPvjiU